La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione mensile rivolta agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Sono destinatari della prestazione i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Sono esclusi dal beneficio i pensionati, gli amministratori, i sindaci e revisori di società o enti.
I beneficiari dell’indennità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazioneal momento di presentazione della domanda.
- almeno un mese di contribuzionenel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino alla data di cessazione.
L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di durata del rapporto, o frazione di essi.
Qualora la retribuzione mensile, così calcolata, sia pari o inferiore a 1.456,72 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Diversamente, la misura della prestazione si ottiene dalla somma del 75% della retribuzione con il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.456,72 euro.
L’indennità mensile non può superare l’importo massimo di 1.584,70 euro.
La DIS – COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La prestazione viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e l’evento che ha dato luogo alla disoccupazione involontaria.
Non può avere durata superiore a 6 mesi.
La domanda deve essere presentata all’Inps nel termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione è soggetta a:
- decadenza, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
– perdita dello stato di disoccupazione;
– non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, ai sensi dell’art.1 comma 2, lett. g), del D.lgs. n.181 del 2000;
– nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
– inizio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza che il lavoratore comunichi all’Inps entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dall’attività;
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL - sospensione se il disoccupato ottiene una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 5 giorni. In questo caso, l’erogazione della prestazione riprende al termine del contratto per il periodo residuo spettante.
- riduzione dell’assegno nel caso in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata da cui derivi un reddito annuo pari o inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione (euro 8.500 per i parasubordinati; euro 5.500 per gli autonomi). L’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La percezione della DIS – COLL non dà luogo all’accredito di contributi figurativi.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per valutare il diritto all’indennità di disoccupazione ai collaboratori (DIS-COLL) e per l’inoltro della domanda all’Inps.
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