L’indennità di discontinuità è una prestazione a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo nata a tutela di un loro sostegno, in virtù delle prestazioni di lavoro svolte con carattere discontinuo.
I beneficiari dell’indennità di discontinuità sono i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di seguito elencati:
- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato, o lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- lavoratori subordinati a tempo determinato, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 di seguito elencati:
– operatori di cabine di sale cinematografiche;
– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
– maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
– impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a euro 35.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (o 15-30 giornate per gli attori cinematografici e audiovisivi);
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per verificare i requisiti per richiedere l’indennità di discontinuità e per l’inoltro della domanda all’Inps.
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