Trasformazione dell’invalidità civile in assegno sociale sostitutivo

Il passaggio è automatico, ma cosa accade se non è stato pagato nessun rateo di invalidità civile? La Corte di Cassazione chiarisce il quesito. 

L’assegno sociale è un sussidio economico destinato alle persone che hanno redditi inferiori alle soglie minime definite dalla legge. La sua erogazione non è automatica: gli interessati che vogliono ottenere il sussidio devono presentare un’apposita domanda.

L’assegno sociale è concesso provvisoriamente sino a verifica delle condizioni di residenza e reddituali del richiedente. Vengono considerati il reddito personale per i non coniugati e il reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini sposati. Tale verifica è realizzata annualmente, portando la concessione dell’assegno a rinnovarsi di anno in anno.

Anche l’assegno di invalidità civile è legato all’assegno sociale, infatti al compimento dei 65 anni di età (67 anni dal 2019), i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili (totali e parziali) sono trasformati in assegno sociale.

A stabilirlo è l’art. 19 della legge 118/71 che definisce tale trasformazione come automatica: l’assegno mensile e pensione di inabilità diventano assegno sociale per tutti i soggetti che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale. In modo analogo fa lo stesso l’art. 10 della legge 381/70 per i sordomuti titolari di pensione non reversibile.

Un modo per semplificare le misure assistenziali previste dal welfare, unificando in un’unica forma (l’assegno sociale appunto) le diverse forme di sussidio previste.

Nel caso degli invalidi civili e degli inabili i requisiti per l’assegno sociale sono un po’ diversi da quelli fissati per gli altri aventi diritto. Ad esempio, ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale viene considerato solo il reddito personale del richiedente, anche se è sposato.

Anche i limiti di reddito sono diversi e corrispondono a quelli previsti per la richiesta dell’invalidità o dell’inabilità civile. Infine, l’assegno sociale per gli inabili e per gli invalidi è erogato sempre per intero e il suo importo per il 2019 è di 372,98 euro al mese (maggiorabile fino a 457,99 euro).

Chiarito che, uno dei requisiti per il conseguimento dell’assegno sociale sostitutivo è che il soggetto risulti titolare di una prestazione di invalidità civile (es. assegno mensile o pensione di inabilità civile) all’età di 65 anni, (67 anni nel 2019), che la trasformazione opera d’ufficio da parte dell’Inps, senza che l’invalido debba produrre alcuna domanda, cosa accade se l’invalido fa domanda per la concessione dell’invalidità civile pochi giorni prima del raggiungimento dell’età limite sopra prevista?

In questo caso, anche se l’interessato soddisfa tutti i requisiti per la concessione dell’invalidità civile, si pone il problema se gli possa essere riconosciuto il diritto all’assegno sociale sostitutivo, in quanto la decorrenza del trattamento è differita dalla legge al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. 

In evidenza
Dal 2019 servono 5 mesi in più per l’assegno sociale

A partire dal 1° gennaio 2019 per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, per l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali nonché per l’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, il requisito anagrafico è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Lo rende noto l’Inps con un messaggio del 6 dicembre 2018.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.