Novità su Reddito e Pensione di Cittadinanza

I beneficiari, le domande in attesa e la sospensione delle richieste per i cittadini non comunitari. Un riepilogo sui requisiti necessari per fare domanda del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. 
A cura di 50&PiùEnasco 

L’Inps ha reso noto gli ultimi dati dell’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza. Al 17 luglio 2019 risultano pervenute all’Istituto 1,4 milioni di domande di cui 905 mila sono state accolte, 104 mila sono in lavorazione e 387 mila sono state respinte o cancellate.

Da un’analisi delle domande pervenute secondo il canale di trasmissione risulta che il 78% viene trasmessa dai CAF e dai Patronati e il 22% dalle Poste Italiane. Riguardo ai beneficiari le erogazioni riguardano soprattutto nuclei familiari residenti nelle regioni del Sud e nelle Isole (56%), seguite dalle regioni del Nord, (28%), e da quelle del Centro con 230 mila domande (16%).

Delle 905 mila domande accolte, 793 mila riguardano nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, con 2,1 milioni di persone coinvolte, le restanti 112 mila sono nuclei destinatari Pensione di Cittadinanza, con 128 mila persone coinvolte: i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza passano dal 90% nelle regioni del Sud e delle Isole all’85% nelle regioni del Centro per poi diminuire ulteriormente di un punto percentuale nelle regioni del Nord.

L’importo medio mensile erogato nei primi tre mesi dall’istituzione della prestazione è pari a 489 euro.

Ma quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Introdotto con il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Quando l’agevolazione è rivolta a un soggetto di età pari o superiore a 67 anni, la misura prende il nome di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Per usufruire del RdC è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Si prevedono attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Sono esclusi dai percorsi di politica attiva:

– i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione);

– i percettori di RdC, titolari di pensione diretta;

– i beneficiari della PdC;

– i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;

– i soggetti con disabilità.

Altro requisito fondamentale è il valore reddituale e patrimoniale. La verifica avviene mediante l’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente. In particolare, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

– un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro incluso redditi provenienti dall’estero;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Queste soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

– un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza in caso di RdC. La soglia è incrementata a 7.560 euro per l’accesso alla PdC. In ogni caso, il limite è incrementato a 9.360 euro, sempre moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza per il RdC, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.  

Il RdC è erogato a partire dal mese successivo a quello della domanda.

E’ da sottolineare che, con le nuove norme viene, definitivamente, abolito il reddito di inclusione (REI). Infatti “dal 1° marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato”.

Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica – entro i successivi 5 giorni lavorativi – il possesso dei requisiti per l’accesso al RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Infine, è notizia di questi giorni di un maggior controllo sull’attendibilità delle domande e sulla validità dell’erogazioni del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Per un maggior e accurato controllo, l’Istituto Nazionale del Lavoro (Inl) ha avuto il pieno accesso alle banche dati Inps. Come ricorda l’Inl nella circolare del 25 luglio sono previste due tipi di sanzioni penali che prevedono la reclusione da due a sei anni. Esse riguardano sia la presentazione di documenti e dichiarazioni falsi in fase di presentazione della domanda, sia l’omissione della comunicazione di variazione di reddito o del patrimonio nel corso della fase di erogazione del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

In evidenza…

Domande sospese per i cittadini non comunitari

Con la circolare del 5 luglio scorso (n.100), l’Inps ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a partire dal mese di aprile 2019 da parte dei richiedenti che sono cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. Questo nasce dall’esigenza di un decreto attuativo alla norma sul Reddito di Cittadinanza (l. n. 26/2019, art. 2,co.1bise 1-ter) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della cooperazione internazionale. Il decreto attuativo ministeriale dovrà individuare in quali Paesi Extra Ue i cittadini possono essere esonerati dal produrre la certificazione necessaria per poter fare domanda del Reddito di Cittadinanza.

La sospensione delle domande non riguarda: i rifugiati politici, i cittadini extra-Ue per i quali è oggettivamente impossibile produrre la documentazione, i casi in cui le convenzioni internazionali esonerano dalla presentazione delle certificazioni necessarie.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.