Pensione internazionale: nuovi accordi con gli Stati nel 2025

Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale: questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione internazionale. Nello specifico l’accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e a coloro che versano contributi alla Gestione Separata.

Sempre nella stessa data è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2025, n. 98, che ratifica e dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.

Domanda di pensione internazionale

I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidono di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: il requisito fondante è che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.

La domanda di pensione internazionale può essere presentata dai lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:

  • nei 29 Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 53);
  • negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in Svizzera.

All’interno degli accordi dell’Unione Europea è possibile infatti ricongiungere con procedure, i contributi versati in tutti i paesi che fanno parte dell’EU. Ogni paese pagherà pro quota secondo il proprio sistema pensionistico una pensione al lavoratore.

L’Italia come tutti gli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con paesi Extracomunitari. Ogni volta quindi lo specialista incaricato dovrà verificare la possibilità del recupero dei contributi versati in un paese extracee. Ricordiamo che i paesi extracee con i quali l’Italia ha una convenzione in materia contributiva, sono i seguenti:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Santa Sede, Tunisia , Turchia, Uruguay, USA (Stati Uniti) e Venezuela.

La totalizzazione dei contributi prevede la possibilità di sommare e utilizzare periodi di servizio prestati all’estero per perfezionare i requisiti utili al conseguimento della pensione di:

  • vecchiaia
  • anzianità
  • inabilità
  • ai superstiti.

La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre nelle Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni singola Convenzione.

I periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.

Totalizzazione multipla

Alcune Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia prevedono la possibilità di estendere la totalizzazione internazionale anche a periodi di assicurazione maturati nel territorio di Stati terzi, alle condizioni e nei limiti previsti dalle singole Convenzioni. Sono considerati “Stati terzi” gli Stati diversi da quelli che hanno stipulato la Convenzione bilaterale.

La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con:

  • Argentina
  • Canada
  • Repubblica di Capoverde
  • Repubblica di San Marino
  • Spagna
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tunisia
  • Uruguay

Per poter accedere alla pensione liquidata in Convenzione Internazionale, occorre cessare l’attività lavorativa dipendente svolta sia in Italia che all’estero. La titolarità di pensione a carico di stato estero non inficia il diritto a richiedere la prestazione, in Italia, in regime di Convenzione Internazionale.

Trattamento minimo

La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.
L’assicurato, oltre ai requisiti reddituali, deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 a gennaio 1995 è sufficiente avere 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia e per quelle con decorrenza da febbraio 1991 a settembre 1992 è sufficiente aver lavorato un solo anno in Italia.

I contributi devono derivare da attività lavorativa: non sono considerati validi i contributi volontari e figurativi mentre sono considerati validi i contributi per malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e i periodi di lavoro riscattati in Italia.

Pensione internazionale e pagamenti all’Estero

Le pensioni in convenzione internazionale vengono pagate all’estero ogni mese, con le stesse modalità delle pensioni nazionali. Per importi modesti sono previste cadenze semestrali o annuali.

I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
  • bonifico bancario al proprio domicilio;
  • carta ricaricabile.

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.
I pagamenti vengono effettuati in euro negli Stati europei che hanno aderito alla moneta unica ed in altri Stati dell’area europea, in dollari USA negli Stati Uniti, in America latina, in Africa ed in Asia e nella moneta locale in Australia, Svizzera, Danimarca, Regno Unito, Norvegia, Islanda e Svezia.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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