Fondo Clero e prestazioni pensionistiche

Fondo Clero e prestazioni pensionistiche

Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero), costituisce una forma previdenziale compatibile con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO (articolo 5 legge n. 903 del 1973).

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche a carico di tale Fondo sono:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di invalidità;
  • la pensione ai superstiti.

I trattamenti erogati dal Fondo, data la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero.

Pensione di vecchiaia

Ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (articolo 12, comma 12 quater, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito dalla legge n.122 del 2010).

La pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento di 20 anni di contribuzione e 69 anni di età (68 anni + adeguamenti alla speranza di vita) oppure al perfezionamento di 40 anni di contribuzione e 66 anni di età  (65 anni + adeguamenti alla speranza di vita).

Fondo Clero e pensione di invalidità

Il Fondo Clero eroga una pensione di invalidità ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 903 del 1973.

Si considera invalido l’iscritto al Fondo clero che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale sempreché possa far valere cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva nel Fondo.

Il Fondo Clero eroga inoltre un trattamento pensionistico di invalidità in favore dei sacerdoti ridotti allo stato laicale e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni che possano far valere nel Fondo clero cinque anni di anzianità contributiva. L’accertamento sanitario viene effettuato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.

Pensione ai superstiti

Il Fondo Clero eroga un trattamento pensionistico ai superstiti del pensionato o dell’assicurato che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo almeno cinque contributi annui.
Si applicano le norme in vigore nell’AGO per l’individuazione dei familiari aventi diritto e per gli ulteriori requisiti e condizioni per il diritto alla pensione ai superstiti.

L’importo della pensione di vecchiaia a carico del Fondo Clero è costituito da una somma pari al trattamento minimo vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nell’anno di liquidazione della pensione e da un importo aggiuntivo determinato in relazione al numero di anni di contribuzione versati successivamente al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

La pensione del Fondo Clero subisce una trattenuta automatica, direttamente dall’INPS, nella misura di un terzo dell’importo lordo se il Sacerdote è titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di altra forma di previdenza sostitutiva (es. la pensione maturata per l’insegnamento nella scuola).

Annualmente i sacerdoti sono invitati a presentare ogni comunicazione, ricevuta dall’INPS o da altro Ente erogatore, all’Istituto del Sostentamento per poter determinare correttamente l’integrazione loro spettante. Si precisa, a tal proposito, che l’Istituto Centrale terrà conto dei due terzi della pensione diversa da quella del Fondo Clero. Per questo calcolo non saranno prese in considerazione le pensioni maturate prima dell’ordinazione sacerdotale oppure con la contribuzione volontaria.

L’Istituto Centrale segnala ai sacerdoti il momento in cui è maturato il diritto a presentare domanda di pensione del Clero.

 

©️Photo Credit: Fabio Lotti

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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