Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale
- 24 Luglio 2025
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione

L’Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in vigore dal 22 marzo 2025 e ratificato con la legge n. 29 dell’11 marzo 2025 in materia di sicurezza sociale, ha come obiettivo quello di coordinare i regimi di sicurezza sociale tra i due Paesi, al fine di:
- garantire la parità di trattamento tra i cittadini dei due Stati in relazione alla sicurezza sociale;
- tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori, anche in caso di migrazione o mobilità transnazionale;
- consentire l’esportabilità delle prestazioni sociali, come pensioni e indennità, a favore dei cittadini residenti in uno dei due Stati contraenti;
- permettere la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi per l’acquisizione del diritto a prestazioni sociali.
L’Istituto di previdenza lo scorso 1° luglio, ha pubblicato la circolare dove descrive le modalità e i criteri di applicazione della convenzione e comunica che a partire da questa data si potranno presentare le prestazioni in convenzione.
L’accordo si applica alle legislazioni riguardanti i seguenti regimi di sicurezza sociale:
Italia:
- assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti;
- assicurazione per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di questa assicurazione;
- assicurazione per malattia, maternità e indennità di disoccupazione;
- regimi speciali sostitutivi o esclusivi di alcune categorie di lavoratori, che siano coperti da legislazioni parallele.
Albania:
- assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- assicurazione per malattia e maternità;
- assicurazione per disoccupazione.
L’Accordo è esteso anche a future modifiche legislative in uno degli Stati che aggiungono nuove categorie di lavoratori o nuove prestazioni di sicurezza sociale, salvo opposizione formale da parte dell’altro Stato contraente.
L’Accordo non si applica alle prestazioni non contributive, come la pensione sociale o integrazioni al trattamento minimo, salvo specifiche disposizioni.
In quali casi si applica l’Accordo bilaterale?
L’Accordo si applica:
- ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alle legislazioni di uno o entrambi gli Stati contraenti;
- ai familiari e superstiti di tali lavoratori, come definiti dalle rispettive legislazioni;
- ai rifugiati e apolidi, secondo le convenzioni internazionali, che abbiano lavorato sotto la legislazione di uno dei due Stati.
I lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la loro attività lavorativa con alcune eccezioni, di seguito elencate:
- lavoratori distaccati temporaneamente (massimo 24 mesi) in un altro Stato contraente mantengono la legislazione del Paese di origine (art. 6);
- lavoratori autonomi che si recano a lavorare temporaneamente in altro Paese restano soggetti alla legislazione dello Stato in cui sono assicurati, sempre che il periodo non superi i 24 mesi (art. 6);
- in caso di trasferimenti di personale (es. diplomatici, pubblici ufficiali, equipaggio di navi), continuano ad applicarsi le regole del Paese di origine (artt. 6-7).
È prevista inoltre la possibilità di deroghe per l’interesse del lavoratore (art. 8), in cui le autorità competenti dei due Stati possono stabilire accordi per garantire il miglior trattamento possibile.
Le prestazioni in denaro (ad esempio le pensioni) a favore dei lavoratori che hanno maturato diritti in Italia o Albania possono essere erogate anche all’estero. Le condizioni di erogazione saranno le stesse di quelle previste per i cittadini residenti nel Paese che eroga la prestazione.
Ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali (pensioni, indennità), i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi (Italia e Albania) sono totalizzati, purché non si sovrappongano. Questo permette al lavoratore di compensare eventuali lacune contributive in uno dei due Stati.
Calcolo della pensione
- Pensione autonoma: se un lavoratore soddisfa i requisiti di uno Stato sulla base dei suoi periodi di assicurazione, la pensione viene calcolata solo sui periodi maturati in quello Stato.
- Pensione tramite totalizzazione: se i periodi non sono sufficienti per ottenere una pensione in uno Stato, la totalizzazione internazionale dei periodi permette di ottenere il diritto alla pensione. Il calcolo della pensione sarà pro-rata, cioè in base ai periodi lavorati in ciascun Paese.
Se un lavoratore ha invece diritto a una pensione che non raggiunge il trattamento minimo previsto dallo Stato di residenza, quest’ultimo può procedere a un’integrazione.
Tuttavia, tale integrazione è prevista solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga la prestazione.
Come si calcola la disoccupazione
I periodi di lavoro svolti in Italia e Albania si sommano per calcolare il diritto alle prestazioni di disoccupazione. Tuttavia, per usufruire di questa possibilità, è necessario che il lavoratore abbia lavorato per almeno sei mesi in uno dei due Stati.
Se un lavoratore che ha acquisito diritto all’indennità di disoccupazione in uno Stato contraente si trasferisce nell’altro Stato alla ricerca di un lavoro, ha il diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione per un massimo di 3 mesi. L’indennità verrà pagata dall’istituzione competente dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, con modalità che saranno regolate dall’Intesa amministrativa tra i due Stati (Art. 18).
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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