NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

Come abbiamo visto nel precedente articolo sulle novità NASpI 2025, con il DM 174/2024, è entrato in vigore un nuovo modello informatizzato per la gestione dei percettori di NASpI e DIS-COLL.

In particolare, relativamente al personale scolastico, ricordiamo che non è escluso da questo processo e deve quindi adempiere agli obblighi previsti dalla normativa (D. Lgs. 150/2015).

In particolare, tutti i percettori di indennità sono tenuti a:

  • attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego;
  • partecipare a misure di politica attiva del lavoro;
  • rispettare gli obblighi di “condizionalità” per non perdere il diritto all’indennità.

NASpI 2025: procedura da seguire e fasi operative

1)   Presentazione della Domanda (NASpI o DIS-COLL):

La richiesta va inviata in via telematica a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • Portale INPS (accesso con SPID, CIE o CNS) – funzione “NASpI invio domanda online”;
  • Patronati o intermediari abilitati;
  • Contact Center INPS: 803164 da rete fissa (gratuito), oppure 06 164164 da cellulare.

La domanda equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID). In alternativa, è possibile rilasciare la DID autonomamente sul portale regionale SIUL: https://siul.servizirl.it (accesso con SPID o CIE).

2)  Accesso al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL):

dalla data di inizio dell’indennità, l’INPS invierà un SMS invitando il beneficiario a:

  • accedere al portale SIISLhttps://siisl.lavoro.gov.it;
  • aggiornare i propri dati anagrafici e professionali;
  • caricare o aggiornare il proprio curriculum vitae;
  • sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).

3) Presa in Carico da Parte dei Servizi per l’Impiego:

Il percorso si conclude con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), da effettuarsi presso:

  • il Centro per l’Impiego territorialmente competente, oppure
  • un Operatore Accreditato ai Servizi per il Lavoro, secondo la normativa regionale

Compatibilità con altri redditi e lavoro occasionale

È possibile svolgere un lavoro durante il periodo di percezione della NASpI, ma bisogna comunicarlo tramite la NASPI-COM.

La NASPI-COM è una comunicazione obbligatoria da inviare all’INPS in caso di cambiamenti rilevanti durante il periodo in cui si percepisce la NASpI. Ad esempio, se il beneficiario della NASpI trova un nuovo lavoro, accetta un contratto a termine o inizia un’attività autonoma, è necessario inviare la NASPI-COM per informare l’INPS delle variazioni.

È importante sapere che sono previste soglie di reddito diverse a seconda del tipo di lavoro. Il rispetto di queste soglie influisce sull’importo dell’indennità e sulla possibilità di continuare a riceverla.

Di seguito, riportiamo le soglie per i vari tipi di lavoro:

  • Lavoro dipendente o parasubordinato:
    • Soglia massima di reddito: 145 euro lordi annui.
    • Se il reddito annuo previsto non supera questa soglia, l’indennità NASpI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto, ma continuerà a essere erogata.
    • È necessario inviare una comunicazione tramite NASPI-COM all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
  • Lavoro autonomo o occasionale:
    • Soglia massima di reddito:800 euro lordi annui.
    • Per redditi da lavoro autonomo o occasionale che non superano questa soglia, la NASpI viene ridotta in proporzione al reddito dichiarato, ma lerogazione continua.
    • Anche in questo caso, è obbligatorio comunicare all’INPS l’avvio dell’attività autonoma tramite NASPI-COM entro 30 giorni.
  • Redditi superiori alle soglie:
    • Se il reddito previsto supera le soglie di 145 euro per il lavoro dipendente o parasubordinato, o di 4.800 euro per il lavoro autonomo/occasionale, l’indennità NASpI viene sospesa.
    • Qualora il reddito effettivo superi tali soglie, è possibile che l’INPS richieda la restituzione di una parte dell’indennità.

Novità sui redditi da lavoro sportivo

L’INPS inoltre, ha fornito importanti chiarimenti sulla compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed i redditi da lavoro sportivo, soprattutto per i collaboratori sportivi dilettanti. Queste nuove indicazioni mirano a evitare il rischio di decadenza dall’indennità, spesso causato da incertezze sulle procedure da seguire.

Per i percettori di NASPI e Dis-Coll che svolgono o iniziano un’attività lavorativa durante il periodo di disoccupazione, esiste l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASPI, se l’attività era già in corso.

Tuttavia, per i collaboratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di comunicazione scatta solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Fino a tale importo, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’INPS. Questo perché sotto la soglia dei 5.000 euro non sorge obbligo contributivo, e i redditi non incidono sull’indennità di disoccupazione.

È importante sottolineare che ai fini del calcolo dei 5.000 euro concorrono tutti i compensi percepiti da tutti i committenti, inclusi quelli derivanti da:

  • lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del Codice Civile;
  • collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico.

Non è necessario comunicare all’INPS il reddito presunto nei seguenti casi:

  • se i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica in forma di collaborazione coordinata e continuativa non superano i 5.000 euro annui;
  • se si percepiscono redditi da lavoro autonomo occasionale sportivo sotto i 5.000 euro annui.

Modifiche per i redditi da lavoro autonomo occasionale

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR da parte del D.L. 71/2024 “Istruzione e Sport”, i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali sportive sono ora classificati come “redditi diversi”.

Questo comporta che:

  • per quanto riguarda la NASpI e la Dis-Coll, la prestazione viene ridotta in funzione del reddito comunicato senza applicazione di alcuna franchigia.

Mantenimento dello stato di disoccupazione

Per mantenere il diritto all’indennità di disoccupazione e lo stato di disoccupazione, è necessario rispettare il limite di reddito annuo previsto, che per il 2024 è di 8.500 euro (8.173,91 euro per il 2023).

Attenzione: Questo limite include tutti i compensi percepiti, compresa la franchigia dei 5.000 euro.

La franchigia non va sottratta dal totale, poiché rappresenta solo la soglia oltre la quale scatta l’obbligo contributivo e l’eventuale riduzione dell’indennità, ma tutti i redditi devono essere considerati nel calcolo del limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Esempio pratico

  • se percepisci 4.500 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica: non devi comunicare nulla all’INPS e mantieni pienamente diritto alla NASPI;
  • se percepisci 6.000 euro annui da collaborazione sportiva dilettantistica: sei obbligato a comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni, e l’indennità NASpI verrà ridotta in proporzione al reddito eccedente i 5.000 euro.
  • se il totale dei tuoi redditi (compresi quelli sotto i 5.000 euro) supera 8.500 euro annui perdi lo stato di disoccupazione e di conseguenza, il diritto alla NASpI.

Le nuove indicazioni dell’INPS offrono maggiore chiarezza ai lavoratori sportivi dilettanti, permettendo di gestire correttamente le indennità di disoccupazione e di evitare decadenze indesiderate.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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