Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo (IDIS): scadenza domande prorogata al 30 aprile
- 10 Aprile 2025
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Indennizzo

L’INPS ha introdotto un’indennità di discontinuità (IDIS) in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, per sostenerli nelle prestazioni di lavoro svolte nel predetto settore a carattere discontinuo.
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto modifiche migliorative ai requisiti per l’indennità, innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 30mila euro e riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Dal 15 gennaio è possibile presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024, esclusivamente in via telematica. Il servizio rimarrà disponibile fino al 30 aprile 2025.
L’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, dopo la chiusura del servizio di presentazione delle domande.
Chi sono i beneficiari
I destinatari dell’indennità di discontinuità sono i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di seguito elencati:
- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023.Tra questi ultimi ricordiamo quelli di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Come si accede all’indennità di discontinuità (IDIS)
Possono accedere i lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:
- essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno valido e risiedere in Italia da almeno un anno;
- avere un reddito complessivo non superiore ai 30.000 euro nell’anno precedente alla presentazione della domanda;
- nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il reddito da lavoro deve derivare prevalentemente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nell’anno precedente;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
Non possono accedere alla misura le lavoratrici e i lavoratori titolari di contratti a tempo indeterminato, salvo che si tratti di contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
Infine, dal 2025 sono abrogate le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.
L’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione media giornaliera del richiedente e viene calcolata su un massimo di un terzo delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente.
I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, sono considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 51 giornate.
L’importo giornaliero dell’indennità non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS, rientra nel reddito complessivo ed è soggetto a tassazione ordinaria.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a tua disposizione per verificare il diritto all’indennità di discontinuità e per trasmettere la domanda di accesso al beneficio.
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