Congedo di maternità anche dopo il parto
Al via le prime indicazioni operative dall’Inps per poter usufruire dei 5 mesi di congedo successivamente alla data del parto.
A cura di 50&PiùEnasco
La legge di stabilità 2019 ha introdotto importanti novità in tema di congedo per coloro che si apprestano ad essere genitori. In particolare, per il congedo di maternità è prevista una maggiore flessibilità. E’ infatti possibile usufruire interamente dei 5 mesi di estensione dal lavoro anche dopo il parto, a patto però che tale scelta non arrechi danno alla mamma e al nascituro.
Sino ad oggi il congedo di maternità iniziava facoltativamente da due mesi prima ed obbligatoriamente da un mese prima della data presunta del parto (salvo gravidanze a rischio) e proseguiva, dopo il parto, sino a giungere a cinque mesi totali di astensione dal lavoro. Inoltre, sino alla rimodulazione prevista dalla legge all’inizio del 2019, solo in caso di adozione o affidamento nazionale di minore, il congedo di maternità era fruibile in un unico periodo di cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione (Legge 4 maggio 1983, n. 184).
Da quest’anno, invece, anche per le neo mamme, come per i genitori adottivi o affidatari, saràpossibile usufruire dei 5 mesi del congedo di maternità anche interamente dopo il parto (entro i successivi cinque mesi dallo stesso) e non più, obbligatoriamente a parire dall’ultimo mese di gestazione.
A seguito di questa importante novità introdotta dalla Legge di stabilità, l’Inps ha quindi dovuto rivedere ed aggiornare le procedure per consentire la presentazione della domanda anche con la nuova modalità di fruizione. In attesa di apposita circolare, l’Istituto per ora è intervenuto con il messaggio n. 1738/2019.
L’Inps fa sapere che: “Dal 1° gennaio 2019 l’art. 1 comma 485 della legge 145/2018, riconosce, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, se il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
È chiaro, quindi, che la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità, previsto nel comma 1 del citato art.16 TU, dal giorno successivo alla data effettiva del parto e per i 5 mesi successivi. In attesa della circolare operativa, è già possile per le mamme esercitare questà nuova facoltà presentando domanda telematica di indennità di maternità e “spuntando la specifica opzione”.
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