Congedi parentali: cosa cambia dal 2026
- 12 Febbraio 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Famiglia
La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina dei congedi parentali e sul congedo per malattia dei figli, modificando soprattutto i limiti di età entro cui è possibile utilizzare questi strumenti.
Le novità riguardano i genitori lavoratori dipendenti, i genitori adottivi e affidatari, nonché le famiglie con figli con disabilità.
Nonostante l’estensione approvata dal Governo, non tutti i lavoratori godono della stessa flessibilità: l’INPS ha infatti specificato che per i genitori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi le regole non sono cambiate. Questa distinzione è fondamentale per evitare errori nella pianificazione delle assenze.
In particolare, la legge stabilisce che:
- per i lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite resta fissato a 12 anni di vita del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione;
- per i lavoratori autonomi il termine rimane molto più stretto, ovvero entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’adozione o affidamento.
Congedi parentali: estensione del limite di età
La principale modifica riguarda l’arco temporale di utilizzo del congedo parentale. Il congedo parentale può essere fruito fino ai 14 anni di età del figlio, anziché fino ai 12 anni.
I limiti massimi di durata restano invariati:
- fino a 6 mesi per ciascun genitore
- fino a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori
- fino a 11 mesi complessivi se il padre utilizza almeno 3 mesi
- genitore solo o affidamento esclusivo: massimo 11 mesi
Il congedo resta un diritto individuale di ciascun genitore e può essere utilizzato:
- per ogni figlio
- in modo continuativo o frazionato
- anche alternandosi tra i genitori
Indennità economica del congedo parentale
L’estensione del limite di età riguarda anche l’accesso all’indennità economica.
L’indennità del congedo parentale è riconosciuta fino al compimento dei 14 anni del figlio.
I primi 3 mesi dei 9 totali indennizzabili sono retribuiti all’80% della busta paga, a patto che vengano utilizzati entro il 6° anno di vita del bambino. Se utilizzati tra i 7 e i 14 anni, l’indennità scende al 30%.
Per quanto riguarda la durata del beneficio, la legge prevede che:
- la madre possa usufruire di massimo sei mesi di congedo;
- il padre possa usufruire di massimo sei mesi, che diventano sette se si astiene per almeno tre mesi;
- la coppia non possa superare complessivamente i dieci mesi, che salgono a undici se il padre esercita il suo diritto per il periodo minimo indicato;
- il termine per la madre decorra dalla fine del congedo di maternità obbligatorio, mentre per il padre parta dalla data di nascita del figlio.
Il massimo di 9 mesi complessivi indennizzati è così articolato:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore
- 3 mesi complessivi fruibili in alternativa tra i genitori
- genitore solo o affidatario esclusivo: fino a 9 mesi indennizzati
Per i periodi ulteriori rispetto ai 9 mesi, l’indennità al 30% è riconosciuta solo in presenza di determinati requisiti reddituali, sempre entro il nuovo limite di età.
I periodi indennizzati continuano a essere utili ai fini previdenziali e contrattuali.
Figli con disabilità grave:
la Legge di Bilancio 2026 modifica anche il termine entro cui può essere utilizzato il prolungamento dei congedi parentali per i figli con disabilità in situazione di gravità.
Anche in questo caso, il prolungamento può essere fruito fino ai 14 anni del figlio, anziché fino ai 12.
Restano confermate le condizioni già previste:
- durata massima complessiva: 3 anni (36 mesi)
- fruizione continuativa o frazionata
- indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo
Adozioni e affidamenti:
per i genitori adottivi e affidatari viene esteso il periodo entro cui è possibile utilizzare il congedo parentale.
Il congedo e la relativa indennità possono essere fruiti fino a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Rimane fermo il limite generale: il congedo non può proseguire oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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