Opzione Donna: l’evoluzione della pensione in regime sperimentale

Opzione Donna: l’evoluzione della pensione in regime sperimentale

La pensione “Opzione Donna” è stata concepita come uno strumento per offrire alle lavoratrici una maggiore flessibilità nel raggiungere il pensionamento, permettendo loro di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro a fronte di alcune condizioni.

I requisiti iniziali erano:

  • Età: 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome.
  • Contributi: almeno 35 anni di contributi.
  • Tipologia di calcolo: il calcolo dell’assegno pensionistico veniva effettuato interamente con il sistema contributivo, che poteva comportare una riduzione significativa dell’importo della pensione rispetto al sistema misto o retributivo.

Il calcolo contributivo risulta penalizzante nella maggior parte delle situazioni, anche se non esiste una penalità uguale per tutti, ma è necessario effettuare un’analisi caso per caso (in alcune rare ipotesi il ricalcolo contributivo può risultare addirittura più conveniente). La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il rispetto dei cd. importi soglia previsti per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Le modifiche successive

Nel corso degli anni, la pensione “Opzione Donna” ha subito diverse proroghe e modifiche, dovute sia all’evoluzione del sistema pensionistico italiano che alle dinamiche del mercato del lavoro femminile. Alcuni dei principali cambiamenti sono stati:

  • Proroghe annuali: in più occasioni, il governo ha deciso di prorogare la misura, con la possibilità di modificare i requisiti d’accesso in base alle esigenze fiscali e demografiche.
  • Pensione limitata solo ad alcune categorie: con il passare degli anni, sono stati introdotti ulteriori requisiti e condizioni al fine di ridurre la platea delle lavoratrici interessate.

Dal 2012: introduzione delle finestre mobili

La Legge “Fornero” non modifica direttamente i requisiti per l’Opzione Donna, ma introduce cambiamenti significativi per il sistema pensionistico in generale, che influenzano indirettamente le condizioni di accesso. Per la pensione “Opzione Donna” viene introdotta una “finestra mobile” di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome, posticipando di fatto la decorrenza della pensione.

Dal 2018: aumenta il requisito anagrafico

Dopo diverse proroghe e sospensioni della normativa, da gennaio 2018 Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). La decorrenza di pensione è sempre fissata dopo 12 mesi (per le lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (per le lavoratrici autonome) di finestra mobile.

Dal 2023: prima importante modifica di opzione donna

Una delle novità di maggior rilievo della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è la proroga con restyling di Opzione donna che permette il pensionamento anticipato per quelle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni di età, purché accettino il ricalcolo dell’assegno con regole integralmente contributive. Il requisito anagrafico dei 60 anni si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Requisiti

Requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2022

  • 35 anni di contributi da lavoro effettivo
  • 58 anni di età con 2 o più figli
  • 59 anni di età con 1 figlio
  • 60 anni di età negli altri casi

Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti private e pubbliche e pari a 18 mesi per le lavoratrici autonome

Ulteriori condizioni

Inoltre, per poter accedere alla pensione opzione donna è necessario appartenere ad una delle categorie di seguito specificate:

  • assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 1992/104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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