Pensione lavoratori precoci: ultima chiamata per la certificazione entro novembre 2025

Pensione lavoratori precoci: ultima chiamata per la certificazione entro novembre 2025

La pensione per i lavoratori precoci è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (lavoratori precoci), che si trovino in determinate condizioni indicate dalla legge e che perfezionino, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

La prestazione è rivolta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive o esclusive della stessa, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
  • sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

A questo link è possibile visionare la lista dettagliata di tutte le mansioni gravose e i rispettivi codici ISTAT.

Pensione lavoratori precoci: quali sono i requisiti

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo ed entro il 30 novembre di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, e comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.

Decorrenza della pensione lavoratori precoci

I lavoratori che perfezionano i suddetti requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 163, legge di bilancio 2024, per i soggetti iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO, la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL), della Cassa per le Pensioni dei Sanitari (CPS), della Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG), il trattamento pensionistico in esame decorre:

  • trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025;
  • trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026;
  • trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
  • trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Le nuove decorrenze non trovano applicazione per la pensione anticipata ai precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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