NASpI: novità introdotte nel 2025
- 26 Settembre 2025
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Indennizzo

La NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.
Sono destinatari della prestazione:
- lavoratori dipendenti;
- apprendisti;
- soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Non possono invece accedere alla NASpI:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato(salvo eccezioni sopra indicate);
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Per poter accedere alla NASpI è necessario:
- trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
- aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel 2025, tuttavia, è stata introdotta una novità importante per tutti gli eventi di disoccupazione decorsi dal 1° gennaio 2025: a partire da questa data, infatti, le 13 settimane di contribuzione richieste dovranno essere maturate nel periodo che va dalla cessazione di un rapporto da cui ci si è dimessi volontariamente e la successiva cessazione da licenziamento.
Questo requisito aggiuntivo si applica nei seguenti casi:
- la lavoratrice o il lavoratore si è dimessa/o volontariamente da un’attività a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti;
- la nuova cessazione è involontaria (licenziamento o scadenza contratto);
- non si tratta di dimissioni per giusta causa o durante il periodo di tutela della maternità.
A queste regole base si applicano tuttavia delle eccezioni. Il nuovo requisito infatti non si applica in caso di:
- dimissioni per giusta causa(mancato pagamento retribuzioni, molestie sessuali, significative modifiche delle condizioni di lavoro, trasferimento oltre 50 km dalla residenza);
- dimissioni della lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino;
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Attenzione: le assenze ingiustificate superiori a 15 giorni consecutivi (o diverso termine se così previsto dal CCNL) determinano la cessazione del rapporto di lavoro per volontaria dimissione che non dà diritto alla NASpI, salvo che la lavoratrice o il lavoratore dimostri di essere stata/o costretto a tali assenze per causa di forza maggiore adeguatamente documentata.
Importo della NASpI e massimali 2025
L’importo mensile della NASpI si calcola sulla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro, secondo la seguente formula:
Per retribuzioni fino a €1.436,61 mensili (valori 2025):
- NASpI = 75% della retribuzione media mensile
Per retribuzioni superiori a €1.436,61 mensili:
- NASpI = 75% di €1.436,61 + 25% della differenza tra la retribuzione e €1.436,61
Il massimale della NASpI per il 2025 è pari a €1.562,82 mensili, anche nel caso in cui si percepisca una retribuzione superiore.
La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.
Nel comparto scuola, tuttavia, è raro raggiungere la durata massima, poiché la presenza di periodi non lavorati, in particolare durante l’estate, riduce il numero complessivo delle settimane utili ai fini del calcolo.
Decurtazione progressiva dell’importo:
il Décalage ovvero la decurtazione progressiva dell’importo scatta a partire:
- dal 5° mese di erogazione (per i beneficiari fino a 54 anni),
- dal 7° mese (per i beneficiari con almeno 55 anni)
quando l’importo mensile della NASpI subisce di fatto una riduzione progressiva del 3% al mese.
Questo meccanismo di riduzione, introdotto con lo scopo di incentivare il reinserimento lavorativo, è stato rivisitato a partire da gennaio 2022 per renderlo meno penalizzante, soprattutto nei casi di fruizione prolungata dell’indennità.
Presentazione della domanda: tempi e modalità
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:
-
- contratti in scadenza il 30 giugno: la domanda va presentata entro fine agosto.
- Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, l’indennità decorre dall’ottavo giorno.
- Se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno, la decorrenza parte dal giorno successivo alla presentazione.
In caso di licenziamento per giusta causa (ad esempio, un supplente assente per malattia oltre il termine del contratto):
- la domanda va presentata entro 38 giorni;
- l’indennità decorre dal 38° giorno, se la domanda è nei termini, o dal giorno successivo alla presentazione, se oltre il termine.
In caso di malattia o infortunio, al momento della cessazione del lavoro, il termine è sospeso per la durata dell’evento.
Per accelerare il processo di liquidazione, è importante allegare un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa al momento della domanda.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
Potrebbe interessarti anche
-
Assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito domestico
L’Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si vive.
16 Maggio 2025