Assegno Unico per percettori di RdC: integrazione mensilità arretrate

Assegno Unico per percettori di RdC: integrazione mensilità arretrate

Dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) è il nuovo beneficio economico erogato ogni mese ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ogni anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno unico spetta a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La domanda, tranne nel caso di Reddito di Cittadinanza (RdC), può essere presentata da uno dei due coniugi (non separati) il quale dichiara nella richiesta stessa se, di comune accordo con l’altro, l’importo può essere erogato nella misura del 100% a lui stesso. In caso contrario l’Inps suddividerà, in parti uguali, l’importo tra i due.

Assegno Unico e RdC: mensilità arretrate

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha previsto che i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) ricevano d’ufficio la corresponsione dell’Assegno Unico e Universale. Pertanto l’Inps è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del RdC debbano presentare apposita domanda.

Nel mese scorso, l’Inps ha comunicato il rilascio in procedura del modello “Rdc – Com/AU” e le modalità di compilazione dello stesso. Nel messaggio, l’Istituto aveva previsto che la presentazione del modello producesse efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con conseguente riconoscimento delle mensilità arretrate dal mese di marzo dello stesso anno.

Mensilità arretrate Assegno Unico e RdC: cosa c’è da sapere

Recentemente, l’Istituto ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo cui la funzione del modello “RdC – Com/AU” consiste esclusivamente nell’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione RdC/AU, non essendo una domanda di accesso alla prestazione.

L’integrazione RdC/AU è, infatti, riconosciuta ai nuclei percettori di RdC che soddisfano i requisiti di accesso ad AU. Per questo ai fini dell’integrazione RdC/AU non trova applicazione il termine secondo cui la prestazione viene riconosciuta dal mese di marzo a chi presenta domanda entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

Alla luce del più recente orientamento, l’Inps con messaggio del 22 giugno 2022 comunica che riconoscerà gli importi delle mensilità arretrate di integrazione RdC/AU, con le maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “RdC – Com/AU, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di RdC in pagamento nella medesima mensilità di marzo.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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