Lavoratori fragili e in quarantena: dal 1° gennaio 2022 stop alla tutela

La manovra finanziaria del 2022 ha introdotto alcune importanti novità che riguardano i lavoratori fragili e le loro tutele. Vediamo quali sono le principali novità sul tema.

L’articolo 1, co. 26 del dl n. 18/2020 per i lavoratori dipendenti del settore privato aveva equiparato alla malattia (con corrispondente indennizzo economico) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La norma aveva trovato efficacia nel 2020 e nel 2021, ma non è stata prorogata.

Il comma 2 dell’articolo 26, inoltre, aveva equiparato a ricovero ospedaliero, l’intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità».

Questo era rivolto sia ai lavoratori dipendenti nel settore privato, sia a quelli nel settore pubblico, i quali non potessero svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

Rientravano in questa definizione i lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi della legge n. 104/1992) oppure in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.

Ora l’Inps spiega che entrambe le tutele non sono state rinnovate oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, per l’anno 2022 non è possibile ottenere il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili.

Cosa c’è da sapere sui lavoratori fragili e in quarantena

Dal 1° gennaio 2022 infatti, il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori dipendenti del settore privato (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) per contatto da COVID-19, non sarà più indennizzabile a titolo di malattia.

Stesso dicasi per i  lavoratori fragili (sia del settore privato che del settore pubblico) che non possano lavorare in modalità agile. L’Inps infatti, conferma lo stop all’indennità per i lavoratori dipendenti del privato. L’Inps specifica anche che non è più equiparata a ricovero ospedaliero l’assenza dei lavoratori fragili.

Per quanto riguarda gli eventi di quarantena avvenuti tra il 2021 e 2022 l’indennizzo riguarderà solo le giornate del 2021. L’unica tutela rinnovata infatti, sarà quella relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 28 febbraio 2022.

Contagio da Covid-19

Per quanto riguarda il contagio da COVID-19 resta, invece, sempre indennizzabile come malattia.

Per i lavoratori del settore pubblico, inoltre, sia la malattia sia la quarantena da COVID-19 continueranno ad essere equiparate al ricovero ospedaliero.

Per questi lavoratori, fino al 31 dicembre 2021 l’assenza dal lavoro era equiparata a ricovero ospedaliero. Fino al 28 febbraio 2022 è invece garantito il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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