L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito concessa agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono beneficiari dell’indennità gli impiegati nel settore agricolo che perdono il lavoro involontariamente.
Tali lavoratori devono essere inquadrati come segue:
- operai a tempo indeterminato (OTI) – salariati fissi;
- operai a tempo determinato (OTD) – giornalieri di campagna;
- piccoli coloni che hanno stipulato con il proprietario del terreno un contratto di natura associativa;
- compartecipanti familiari assunti solo per specifiche coltivazioni;
- piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
- lavoratori soci di cooperative agricole con dichiarazione attestante che pur mantenendo la qualifica di socio non esercitano altra attività lavorativa presso la cooperativa.
Sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori titolari di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno il numero delle giornate indennizzate viene riproporzionato al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione di:
- lavoratrici madri (o lavoratori padri) che si dimettono durante il periodo di puerperio;
- coloro che si dimettono per giusta causa.
Gli operai agricoli possono ottenere l’indennità di disoccupazione alle seguenti condizioni:
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per non più di 270 giornate; questa condizione non si applica agli operai che prestano lavoro agricolo a tempo indeterminato.
- Anzianità assicurativa conseguita mediante una delle seguenti modalità:
– iscrizione negli elenchi agricoli per almeno 2 anni (anno della domanda di prestazione + altro anno);
– iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno cui si riferisce la prestazione + accreditamento di almeno un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola anteriormente al biennio solare precedente la domanda; - contribuzione minima di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di competenza dell’indennità e dall’anno precedente;
- far valere una prevalente contribuzione in agricoltura nell’anno per il quale è stata richiesta l’indennità e in quello precedente.
Nel caso in cui vi siano alcuni eventi che consentano di retrodatare, mediante il meccanismo della neutralizzazione, il biennio necessario per maturare il requisito minimo di contribuzione.
Si tratta dei c.d. “eventi neutri” di seguito indicati:
- la malattia;
- l’infortunio;
- il lavoro svolto all’estero, non tutelato dall’assicurazione in base a convenzioni o accordi internazionali;
- il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale, qualora non accreditabili figurativamente;
- i periodi di servizio militare – civile (svolto entro il 31/12/2005) che non danno diritto ad accredito figurativo.
L’importo della prestazione per gli operai agricoli a tempo determinato è pari al 40% della retribuzione. A questo valore viene detratto, a titolo di contributo di solidarietà, il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la misura dell’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva.
L’importo di disoccupazione ordinaria agricola 2026 con requisiti normali, è pari ad € 1.404,03 come valore massimo.
La domanda d’indennità di disoccupazione agricola va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per valutare il diritto all’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli e per l’inoltro della domanda all’Inps.
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