Pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata in favore dei familiari superstiti del:

  • pensionato (pensione di reversibilità o pensione ai superstiti);
  • lavoratore (pensione indiretta).

I beneficiari della pensione di reversibilità sono, nell’ordine:

– il coniuge superstite (se è separato con addebito la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti);

– il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;

– il superstite unito civilmente;

– i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico;

– i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata nell’ordine:

– ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;

– ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 15 anni di contributi;
  • almeno 5 anni di contributi settimanali di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data di decesso.

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto o della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70% solo un figlio;
  • 80% coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del lavoratore o del pensionato.

 

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