L’Assegno unico universale per i figli a carico è un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, indicata dall’ISEE.
L’assegno unico figli o universale è riconosciuto ai nuclei familiari mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio:
- minorenne a carico;
- per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
– svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale.
- con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno unico figli, detto anche assegno unico universale, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
L’importo dell’assegno unico figli:
- per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio maggiorenne con disabilità almeno media a carico = € 203,08 mensili con un ISEE pari o inferiore a € 17.468,52. AUU si riduce progressivamente all’aumentare dell’ISEE, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al d. lgs. 230/2021, fino a raggiungere la somma € 58,30 mensili, qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 46.582,71;
- per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età = € 99,10 mensili con un Isee pari o inferiore a € 17.468,52. AUU si riduce progressivamente all’aumentare dell’ISEE, secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al d. lgs.
Maggiorazioni
In presenza di situazioni particolari sono previste maggiorazioni che possono essere anche cumulate:
- per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU, calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- Per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni la maggiorazione è differente a seconda della condizione di disabilità:
– € 122,30 mensili in caso di non autosufficienza;
– € 110,60 mensili in caso di disabilità grave;
– € 99,10 mensili in caso di disabilità media. - Figli successivi al secondo: maggiorazione pari a € 91,10 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a € 17.468,52.
Si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a € 17,40 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 46.582,71.Se nel nucleo sono presenti figli con genitori diversi, la maggiorazione spetta solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. Ai fini del conteggio dei figli, si computano anche quelli, appartenenti al nucleo ISEE, che non hanno diritto ad AUU, ad esempio perché hanno raggiunto l’età di 21 anni.In mancanza di ISEE, si fa riferimento al nucleo familiare autodichiarato dal soggetto in base alle regole valide per ISEE.
- Madri di età inferiore a 21 anni. La maggiorazione è pari a € 23,30 mensili per ciascun figlio.
- Genitori entrambi titolari di redditi da lavoro. La maggiorazione è pari a € 34,90 mensili per ciascun figlio minore. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 17.468,52. Si riduce progressivamente all’aumentare dell’ISEE, secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d. lgs. 230/2021, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 46.582,71.
- Nuclei familiari con almeno 3 figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia ISEE di € 46.582,71 per il 2026. Per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%;
- Nuclei con 4 o più figli. È prevista una maggiorazione forfettaria pari a € 150,00 mensili per nucleo.
Se nel nucleo sono presenti figli con genitori diversi, la maggiorazione spetta solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.Ai fini del conteggio dei figli, si computano anche quelli, appartenenti al nucleo ISEE, che non hanno diritto ad AUU, ad esempio perché hanno raggiunto l’età di 21 anni.In mancanza di ISEE, si fa riferimento al nucleo familiare autodichiarato dal soggetto in base alle regole valide per ISEE.
La domanda per l’assegno unico figli va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo marzo dell’anno di presentazione della richiesta – febbraio dell’anno successivo.
La richiesta deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico figli è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la richiesta è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda.
In particolare, per coloro che nel corso del periodo marzo 2025 – febbraio 2026 hanno una domanda di assegno unico e universale non “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, il pagamento prosegue automaticamente per le mensilità successive.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.
Qualora si verifichino delle condizioni che possono incidere sull’importo di beneficio spettante o sulla percezione dello stesso, occorre venire presso i nostri Uffici per modificare la richiesta e, se necessario, aggiornare l’ISEE.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per l’inoltro della domanda di assegno unico e, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, è a disposizione per la presentazione dell’ISEE.
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