Invalidità civile: l’erogazione in caso di contestazione

Anche se l’accertamento sanitario è favorevole, la prestazione non viene liquidata se mancano gli altri requisiti. L’Inps lo specifica in un recente messaggio.

A cura di 50&PiùEnasco

L’invalidità civile è lo strumento normativo che tutela chiunque abbia difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.

Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile consiste nella presentazione di una domanda amministrativa accompagnata da un certificato sanitario, compilato dal proprio medico di base e che attesti le infermità invalidanti che devono essere tassativamente indicate.

Il procedimento si compone quindi di una fase sanitaria e una fase amministrativa.

La prima serve per accertare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente.

La seconda fase, previa verifica dei requisiti amministrativi, ha come obiettivo la concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini in base al loro stato invalidante riconosciuto, compreso tra il 74% e il 100%. Il riconoscimento o meno della prestazione viene accertato da una apposita commissione.

Nel caso in cui l’istanza della invalidità non venga accolta dall’Inps vi è, poi, una fase eventuale che può essere attivata entro 6 mesi dalla ricezione del diniego.

Questa terza fase altro non è che la contestazione, innanzi al Giudice, della decisione sfavorevole all’invalido adottata dall’Inps; questa fase giudiziale è detta di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO), e grazie ad essa è possibile ottenere che, attraverso una ulteriore visita medica condotta da un medico nominato dal giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU) , siano accertati i presupposti dell’invalidità che darebbero il diritto alle prestazioni assistenziali, qualora siano soddisfatte anche le altre condizioni di legge (ad es. condizioni di reddito e dell’età).

 E proprio con particolare attenzione a questa terza fase l’Inps, col messaggio n. 968 del 2019, ha voluto chiarire i principi guida di cui si è dotata per verificare i requisiti di legge utili al pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto.

 Il messaggio è indirizzato in primis ai funzionari Inps che rappresentano l’Istituto in giudizio, invitandoli a verificare, durante il giudizio, che il Giudice verifichi preliminarmente che sussistano tutti i requisiti la cui mancanza, altrimenti, comporterebbe la necessità di sollevare eccezioni e formale dissenso.

 In particolare il funzionari Inps devono prestare attenzione, durante il processo, a che il Giudicante verifichi la sussistenza dei seguenti requisiti:

– l’esistenza o meno della domanda amministrativa;

– la tempestiva presentazione o la intervenuta decadenza dell’azione giudiziaria;

– la verifica della sussistenza o meno del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal Giudice;

– la sussistenza del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.

Nel caso al Giudice sfugga la mancanza anche di uno solo di tali presupposti, l’Istituto chiarisce che il funzionario difensore dell’Inps dovrà sollevare le diverse eccezioni ricorrenti sia nella memoria di costituzione in fase di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio, sia ribadendole in udienza durante il procedimento giudiziario.

Inoltre, nella eventualità in cui manchino uno o più dei requisiti e il giudice abbia comunque disposto la Consulenza Tecnica d’Ufficio e che la stessa sia sfavorevole all’Istituto, l’Inps, nel proprio messaggio n.968/2019, di fatto impone ai propri funzionari di depositare in cancelleria formale dissenso, al fine di proseguire il giudizio sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari.

Infine, l’Inps fa propria la più recente giurisprudenza la quale, appunto, ha stabilito che il decreto che riconosce il requisito sanitario non impone automaticamente il diritto alla liquidazione alla prestazione economica in quanto non conferisce né nega alcun diritto, limitandosi a rilevare l’esistenza o meno dei presupposti sanitari alla prestazione e nulla stabilendo sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’Inps di erogarla.

Di conseguenza l’Inps, nello stesso messaggio, precisa che, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure manchino gli altri requisiti di legge seppure in presenza di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio favorevole all’assistito.

     In evidenza…
 
I requisiti anagrafici per il riconoscimento dell’invalidità civile

Per l’ottenimento della prestazione, la legge impone che l’invalidità debba essere accertata da una commissione che verifichi la sussistenza di una patologia che comprometta la normale capacità lavorativa, se la persona è in età da lavoro, cioè tra i 18 e i 67 anni, oppure se sussista una patologia che lo renda incapace di svolgere le attività tipiche della sua età, per chi ha meno di 18 o più di 67 anni.Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini italiani con residenza in Italia, i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza, i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno o di lungo periodo.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.