Opzione Donna: i cambiamenti dopo il 2024 e nuove indicazioni
- 12 Gennaio 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
Come visto nel precedente articolo, Opzione Donna è stata oggetto di notevoli modifiche e in particolare dal 2024 c’è stata un’ulteriore importante modifica della misura: la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha prorogato, con innalzamento del requisito anagrafico, la “nuova” Opzione Donna introdotta nel 2023 grazie alla L. 197/2022.
Oggi è possibile accedere alla pensione opzione donna per quelle lavoratrici che al 31 dicembre 2023 hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 61 anni di età, purché accettino il ricalcolo dell’assegno con regole integralmente contributive. Il requisito anagrafico dei 61 anni si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Requisiti
Requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2023
- 35 anni di contributi da lavoro effettivo
- 59 anni di età con 2 o più figli
- 60 anni di età con 1 figlio
- 61 anni di età negli altri casi
Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti private e pubbliche e pari a 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Ulteriori condizioni
Inoltre, per poter accedere alla pensione Opzione donna è necessario appartenere ad una delle categorie di seguito specificate:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 1992/104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Contribuzione utile e cristallizzazione dei requisiti
Dal punto di vista del calcolo del montante contributivo, il regime sperimentale Opzione Donna prevede il calcolo dell’assegno esclusivamente con il sistema contributivo, anche se i periodi di contribuzione versata si collocano in periodi interessati dal sistema retributivo o misto.
Di norma questo tipo di calcolo comporta una penalizzazione dell’assegno che può andare dal 25 al 35% circa dell’importo della pensione.
Sulla base della normativa che ha istituito il regime, ai fini del raggiungimento del requisito dei 35 anni sono utili:
- contributi obbligatori
- da riscatto o da ricongiunzione
- contributi volontari e figurativi: ad esempio quindi si conteggiano i versamenti per il riscatto della laurea.
Sono esclusi invece i contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione dei lavoratori dipendenti privati.
Va ricordato inoltre che non si può accedere a questa specifica prestazione utilizzando l’istituto del cumulo o della totalizzazione.
Infine ricordiamo che per il principio c.d. della “Cristallizzazione del diritto a pensione” si può accedere al pensionamento anticipato anche successivamente alla scadenza del regime opzionale.
Ad esempio, una lavoratrice che abbia perfezionato i requisiti entro il 2021 può accedere al regime di Opzione Donna anche dopo la data di apertura della relativa finestra mobile. L’indicazione è stata fornita nel messaggio INPS n. 9231/2014.
La Legge di Bilancio 2026 non ha previsto alcun rinnovo della misura, la cancellazione rappresenta l’epilogo di una storia che aveva già visto un progressivo restringimento della platea delle beneficiarie.
Già da tempo veniva infatti sottolineato come la misura, nella sua configurazione attuale, avesse una platea troppo ristretta per incidere in modo significativo sul sistema pensionistico. Allo stesso tempo, però, la sua completa eliminazione era considerata un’ipotesi politicamente rischiosa e impopolare, poiché avrebbe significato cancellare una delle pochissime vie ancora disponibili per le donne che desiderano accedere in anticipo alla pensione rispetto ai normali requisiti previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
La norma stabilisce però un principio di salvaguardia: chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 mantiene il diritto acquisito e potrà accedere al trattamento anche negli anni successivi, cristallizzando di fatto la propria posizione previdenziale.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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