Pensione Anticipata: è il trattamento previdenziale che può essere conseguito dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. La pensione anticipata prescinde dall’età anagrafica, infatti, la Legge considera l’anzianità contributiva: 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Cos'è la Pensione Anticipata?
La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti:
- All’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria,
- Alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti);
- Ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa;
- Presso la gestione separata dell’Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiari.
Chi sono gli aventi diritto?
La legge individua i soggetti che hanno il diritto di percepire la Pensione Anticipata.
b) combinazione di anzianità contributiva ed età anagrafica:
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- Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (art. 24, comma10)
- I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012 conseguono il diritto alla pensione anticipata in presenza del seguente requisito contributivo:
Periodo di Riferimento | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
dal 1° gennaio 2019 | 43 anni e 3 mesi | 42 anni e 3 mesi |
- Soggetti che possono far valere contribuzione dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 11)
Periodo di Riferimento | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
dal 1° gennaio 2019 | 43 anni e 3 mesi | 42 anni e 3 mesi |
- 63 anni di età** con almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” versata o accreditata;
- ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore per il 2018 a 2,8 volte l’importo mensile dell’Assegno Sociale. A partire dal 2013, tale importo soglia sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL.
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Calcolo contributivo
Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012 (art. 24, comma 2)
La quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a far data dal 1° gennaio 2012 sarà calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. La disposizione si applica, in concreto, ai soli lavoratori iscritti all’AGO ed alle forme obbligatorie sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo; per gli altri, infatti, le quote di pensione successive al 31.12.1995 risultavano già calcolate con il sistema contributivo. In sostanza, l’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 verrà valutata nel limite massimo di 40 anni, mentre quella maturata dal 1° gennaio 2012 darà luogo alla quota contributiva di pensione da sommare, poi, alla prima retributiva.Scopri i nostri servizi.