Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo 2023

La disoccupazione agricola è una prestazione Inps riservata ai lavoratori dell’agricoltura, i quali rispetto alla maggior parte dei lavoratori dipendenti impiegati in altri settori ai quali spetta la NASpI, godono di una disciplina diversa per quanto concerne l’indennità di disoccupazione.

I requisiti da possedere infatti, come anche la base di calcolo per determinare l’importo spettante, nonché le tempistiche d’inoltro della domanda di disoccupazione sono differenti.

Possono richiedere la disoccupazione agricola:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • lavoratori agricoli proprietari di piccoli appezzamenti di terreni iscritti negli elenchi nominativi per meno di 51 giornate. Questi lavoratori possono riscattare le giornate di lavoro effettuate nel proprio terreno, per raggiungere il diritto alla disoccupazione;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Hanno inoltre diritto alla disoccupazione agricola anche le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio.

Disoccupazione agricola: quali sono i requisiti?

  • essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all’anno per il quale è richiesta la disoccupazione;
  • avere 2 anni di anzianità assicurativa;
  • avere almeno 102 contributi giornalieri nel periodo che va dall’anno per il quale è richiesta la disoccupazione all’anno precedente.

La disoccupazione agricola non spetta invece alle seguenti categorie:

  • lavoratori iscritti a gestioni autonome (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) o gestione separata per l’intero anno;
  • lavoratori iscritti a gestioni autonome o gestione separata per una parte dell’anno, quando il numero delle giornate di iscrizione è superiore al numero di giornate di lavoro dipendente agricolo;
  • lavoratori già titolari di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno per cui si chiede la disoccupazione agricola. Nel caso di pensionamento nel corso dell’anno, il numero delle giornate di disoccupazione agricola viene riproporzionato in base ai mesi di lavoro agricolo precedenti alla decorrenza della pensione;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • lavoratori che si dimettono volontariamente.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, ad esempio quelle successive all’espatrio definitivo.

Importante ricordare che per i periodi di disoccupazione agricola è riconosciuta la contribuzione figurativa. Le giornate per cui vengono riconosciuti i contributi figurativi sono utili per la pensione.

Disoccupazione agricola: quando presentare la domanda?

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se questa data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo all’interessato che richiede la prestazione.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

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