Pace contributiva in scadenza il 31 dicembre 2021

Mancano pochi mesi alla scadenza della pace contributiva: riassumiamo in cosa consiste la misura, quando conviene e perché.

La pace contributiva è una misura sperimentale istituita con l’ultima riforma pensioni che consente di riscattare periodi non coperti da contribuzione. Salvo proroghe dal 2022 non sarà più in vigore.

La misura, infatti, introdotta dal decreto 4/2019 è sperimentale ed ha una durata triennale con scadenza il 31 dicembre 2021. Questo significa che c’è ancora poco tempo per sfruttare la possibilità di colmare rapidamente e con oneri agevolati eventuali buchi contributivi ai fini pensionistici tra un periodo e l’altro.

È bene pertanto, verificare se l’accesso alla pace contributiva può essere conveniente per il richiedente prima della sua scadenza.

Requisiti per la pace contributiva

La pace contributiva per il riscatto dei buchi contributivi pone due importanti limiti:

  • possono accedere al riscatto solo coloro che non hanno contributi versati prima del 1996;
  • i periodi riscattabili si devono collocare tra la prima iscrizione alla previdenza (primo versamento) che deve essere successivo al 31 dicembre 1995, e il 28 gennaio 2019.

I periodi riscattabili devono rientrare entro il limite massimo di 5 anni.

La pace contributiva è una misura che può interessare tutti coloro che hanno bisogno di raggiungere il requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo o per aumentare la misura della pensione.

Ricordiamo infatti, che il sistema contributivo pone delle soglie per poter accedere alla pensione: 1,5 volte l’assegno sociale per la pensione di vecchiaia e 2,8 volte l’assegno sociale per quella anticipata contributiva a 64 anni.

Come si calcola la pace contributiva

Gli anni da riscattare con questa modalità agevolata sono calcolati con il sistema contributivo.

Ci sono quindi alcune regole generali che valgono per tutti i calcoli e le situazioni possibili:

  • ad ogni anno da riscattare va applicata l’aliquota vigente nella gestione previdenziale a cui appartiene l’iscritto (33% per i dipendenti), per il reddito imponibile degli ultimi 12 mesi (imponibile ultimi 12 mesi X aliquota contributiva X numero anni da riscattare);
  • l’imponibile è da rapportare a mese o settimana qualora non risultino annualità intere;
  • quando l’imponibile è inferiore al reddito minimale, o non sono stati percepiti redditi, l’aliquota si applica sul minimale annuo.

L’onere del riscatto contributivo è rateizzabile senza interessi, per un massimo di 120 rate, vale a dire per 10 anni.
Il datore di lavoro volendo può pagare tutto o parte del riscatto, devolvendo i premi di produzione  del lavoratore a tale scopo. In questo caso il costo può essere dedotto dal reddito d’impresa.
Per il dipendente questo costo non è comunque considerato un reddito imponibile.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione, oppure rateizzando in massimo 120 rate (per 10 anni). In caso di rateizzazione, ogni rata non può essere inferiore a 30,00€.

Si prega di notare che l’onere del riscatto sostenuto con la pace contributiva è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% in 5 quote annuali, e di fatto renderebbe l’onere da sostenere scontato del 50%.

Per verificare l’accesso alla pace contributiva c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.

 

Per maggiori informazioni e per verificare l’accesso alla pace contributiva è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&Più Enasco.

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