Congedo parentale Covid 2021

Tutte le informazioni sul nuovo congedo parentale Inps straordinario per COVID-19 da richiedere entro il 30 giugno 2021: a chi spetta, requisiti e come fare domanda.

Il Decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 ha introdotto un Congedo parentale per i lavoratori con figli affetti da Covid-19, o in quarantena da contatto o con attività didattica a distanza.

Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.

L’Inps, con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda e la compatibilità del congedo con altre tipologie di assenza dell’altro genitore convivente. Vediamo quali sono.

Il congedo parentale Covid è previsto solo per i lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, i quali potranno invece richiedere il bonus Baby-sitting. I lavoratori in questione devono essere genitori di figli minori di 14 anni.

Il limite di età non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Possono beneficiare del congedo solo i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio (o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave), per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

Il congedo può essere richiesto per il periodo che va dal 13 marzo al 30 giugno 2021. È inoltre possibile convertire i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 in congedo Covid. Così come possono essere convertiti i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo il 13 marzo e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

Per farlo, occorrerà semplicemente presentare una nuova domanda di congedo Covid, senza annullare la precedente domanda di congedo parentale, e informare tempestivamente il proprio datore di lavoro della presentazione della domanda in questione.

COMPABILITÀ

Il congedo parentale Covid è compatibile con le seguenti tipologie di assenza dell’altro genitore convivente:

  • Malattia. Se uno dei genitori conviventi è in malattia, l’altro genitore può beneficiare del congedo parentale Covid;
  • Maternità/Paternità;
  • Ferie;
  • Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;
  • Se l’altro genitore è un soggetto fragile;
  • Se all’altro genitore è riconosciuto un handicap grave, invalidità al 100% o una pensione di inabilità;
  • Se l’altro genitore fruisce dello stesso congedo o del lavoro agile per figli avuti con altri soggetti;
  • Congedi straordinari previsti dal Decreto Ristori.

INCOMPABILITÀ

Allo stesso modo, un genitore non può usufruire del Congedo parentale Covid se l’altro genitore:

  • usufruisce contemporaneamente del medesimo congedo;
  • usufruisce del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;
  • usufruisce del congedo parentale;
  • sta fruendo di riposi giornalieri;
  • è disoccupato;
  • è in smart working;
  • lavora part-time o con lavoro intermittente ed è nelle giornate di pausa.

É inoltre incompatibile la fruizione contemporanea del Congedo parentale Covid e del bonus baby sitter.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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