Reddito di Emergenza: dal 15 settembre al via le nuove domande

Dal 15 settembre e fino al 15 ottobre è possibile inviare la domanda sul Reddito di Emergenza all’Inps. Le istruzioni e i requisiti.

L’art.23 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, ha riconosciuto una ulteriore quota del Reddito di Emergenza introdotto dall’art. 82 del D.L. 34/2020.

La prestazione sarà erogata a patto che si inoltri la domanda e ne potranno fare richiesta i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti, indipendentemente dalla circostanza di aver già richiesto – e, eventualmente, ottenuto – il beneficio previsto dall’art.82.

Con circolare n. 102 dell’11 settembre 2020, l’INPS ha fornito le relative indicazioni operative. Il 15 settembre ha reso disponibile sul proprio sito la procedura di invio telematico delle istanze in questione, che dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2020. Vediamo quali sono i requisiti per ottenere il REm e i casi incompatibili con l’indennità.

Requisiti

Come già anticipato nella notizia pubblicata da 50&PiùEnasco il 3 settembre 2020, per avere diritto alla ulteriore quota di Rem, i nuclei familiari (indipendentemente che abbiano richiesto/percepito o meno le quote di REm previste dal D.L. 34/2020) devono possedere i seguenti requisiti:

  • valore del reddito familiare nel mese di maggio 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio (€ 400,00 moltiplicato per il valore della scala di equivalenza);
  • residenza in Italia del richiedente il Rem, al momento della presentazione della domanda;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare, autodichiarato nel valore al 31/12/2019, inferiore a € 10.000 (soglia elevata di € 5.000 per ciascun componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000. Soglia e massimale sono incrementati di € 5.000 per ciascun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza);
  • valore ISEE inferiore a € 15.000 (sono ritenute valide le DSU valide al momento della presentazione della domanda, riferite ad ISEE ordinario o corrente o ISEE minorenni, in caso di presenza di minorenni. Non è valida, invece, l’attestazione ISEE relativa al nucleo ristretto).

Incompatibilità

Come il REm introdotto dall’art.82 del D.L. 34/2020, anche la quota prevista dal D.L. 104 è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda di REm:

  • percepiscono o hanno percepito le altre “indennità Covid-19”. Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 e 44 del DL 18/2020, articoli 84, 85 e 98 del DL 34/2020 e, inoltre, indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del D.L. 104/2020.
    Peraltro, qualora uno o più componenti del nucleo abbiano richiesto altre Indennità Covid-19 il cui diritto sia stato accertato ma che non vengano erogate per incompatibilità con il REm e il cui importo mensile risulti superiore all’importo del REm stesso, l’INPS erogherà la differenza spettante.
  • siano titolari di trattamento pensionistico – diretto o indiretto, di tipo sia ‘previdenziale’ (con la sola eccezione dell’Assegno Ordinario di Invalidità) che assistenziale (es. Assegno Sociale).
    La titolarità del trattamento pensionistico è verificata al momento della domanda di REm (sono pertanto ininfluenti le prestazioni pensionistiche liquidate in data successiva anche se con decorrenza anteriore) e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Sono invece compatibili con il REm i trattamenti assistenziali (ad eccezione di Rdc e Pdc): esempio assegno di invalidità civile; indennità di accompagnamento;
  • siano titolari di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare in relazione alla composizione del nucleo.
    Qualora nel nucleo siano presenti lavoratori dipendenti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, il requisito viene verificato sulla base della retribuzione teorica che sarebbe spettata al lavoratore;
  • siano percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza o altre misure aventi finalità analoghe.

Qualora il richiedente il REm (o uno dei componenti del suo nucleo familiare) presenti anche l’istanza per una delle altre Indennità Covid-19 (incompatibili con il REm), tutte le domande verranno istruite dall’INPS sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Inoltre il controllo di compatibilità sarà effettuato a posteriori (successivamente alla verifica degli altri requisiti), determinando l’accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un pagamento già disposto o già erogato a favore del richiedente o di uno dei componenti il suo nucleo familiare per una delle prestazioni incompatibili.

Erogazione del beneficio

L’Istituto precisa che la quota di REm introdotta dall’articolo 23 è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda attraverso una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario / postale
  • accredito su Libretto postale
  • bonifico domiciliato

L’Inps puntualizza inoltre che, in caso di IBAN non corretto o non riconducibile al richiedente, verrà disposto il pagamento a mezzo bonifico domiciliato.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per richiedere l’inoltro della domanda di Rem il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione.

 

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