Pubblico impiego: più tempo per il versamento dei contributi

L’Inps interviene con una circolare e precisa le prossime scadenze per i periodi contributivi fino al 2014 e 2015.

Sospesi fino al 31 dicembre 2022 i termini di prescrizione per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro pubblici. La sospensione riguarda le gestioni previdenziali esclusive, i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’Inps.

Lo slittamento della prescrizione è stato previsto dal decreto legge Milleprologhe 2020 (D.L. del 30 dicembre 2019 n. 162) in riferimento alla contribuzione dei periodi assicurativi fino al 31 dicembre 2015 la cui scadenza era previsa al 1° gennaio 2020. Nessuna proroga invece sugli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato o in caso di diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

La nuova disposizione, quindi, dà due anni di tempo in più per i datori del settore pubblico di mettersi in regola, oltre ai 5 anni già previsti.

 

Orientamento dell’Inps

Visto il differimento dei termini di prescrizione, con la circolare del 13 febbraio 2020, l’Inps ha dettato la tabella di marcia delle nuove scadenze:

– al 31 dicembre 2021 per la contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014;

– al 31 dicembre 2022 per la contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.

Le pubbliche Amministrazioni fino al 31 dicembre 2022 potranno dunque continuare a regolarizzare la contribuzione non versata fino al 2015 e con le modalità in uso nella Gestione pubblica. La contribuzione riguarda tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI. Si precisa che il decreto (n. 162/2019) è in attesa di conversione in legge, in mancanza le nuove disposizioni decadrebbero.

Datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni

Altra novità, e su cui la circolare Inps si sofferma, riguarda i datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni: dal 1° gennaio 2020, non potranno più aggiornare/sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l’utilizzo dell’applicativo “nuova Passweb”, anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° ottobre 2012. Le posizioni assicurative potranno essere sistemate esclusivamente attraverso l’invio, da parte dei datori di lavoro, dei flussi di denuncia a variazione.

In merito, invece, ai periodi con differenze retributive riferite alla contribuzione pensionistica potenzialmente prescritta, indicati nelle denunce contributive e inviate dal 1° gennaio 2020, saranno validi sia per il diritto sia per la misura della prestazione. Sarà necessario però acquisire gli atti interruttivi della prescrizione e verificare il regolare versamento dei contributi.

In evidenza
Costituzione della rendita vitalizia

 

Nel caso in cui l’omissione contributiva riguardi periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, l’onere del trattamento pensionistico è a carico del datore di lavoro. L’ammontare segue le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia.

La domanda da parte del lavoratore deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

– WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;

– Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

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