Indennizzo commercianti: vale anche per chi ha cessato l’attività nel 2017/2018

Ormai è certo: l’indennizzo per cessata attività commerciale spetta anche a chi ha chiuso definitivamente l’attività commerciale nello scorso biennio.
I requisiti per ottenerlo.
A cura di 50&PiùEnasco 
  • più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni di età se donne; 
  • iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Inps.
  • Titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • Titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante; 
  • Titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • Agenti e rappresentanti di commercio.
  • Gli esercenti attività commerciali all’ingrosso, salvo che l’attività sia prestata congiuntamente ad un’attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza. Pertanto, possono beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. 
  • In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile;
  • Gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);  
  • Gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
  • Avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • Essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps
  • Aver cessato definitivamente l’attività commerciale
  • Aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

In evidenza…

Ecco con quali trattamenti l’indennizzo è compatibile

L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare:
– Pensione “Quota100”

– Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne)

– Assegno Ordinario di Invalidità / Pensione di Inabilità

– Assegno Sociale. Tuttavia, il diritto all’Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Ne deriva che, per il 2019, la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell’assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.954,00 euro).

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.