Assegno al nucleo familiare: ecco i casi in cui l’Inps paga direttamente

Sono 9 le categorie interessate al pagamento diretto: dal lavoratore iscritto alla gestione separa al socio di cooperativa. 
A cura di 50&PiùEnasco

Quest’anno, già dal 1° aprile, il modello di richiesta di assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente all’Inps.

L’Istituto effettuerà i necessari controlli e, sulla base delle nuove tabelle aggiornate per il 2019, renderà disponibili, sul proprio portale, gli importi teorici che costituiscono il limite massimo erogabile.

L’Assegno al nucleo familiare (acronimo Anf) per alcuni lavoratori che si trovano in situazioni particolari, è pagato al richiedente direttamente dall’Istituto. In tal caso, per ottenere l’assegno, i lavoratori devono presentare specifica domanda all’Inps in via telematica o, in alternativa, sul modello cartaceo agli sportelli.

A chi viene erogato direttamente l’Assegno al nucleo familiare?

L’Anf è pagato direttamente a chi lo richiede nel caso in cui si trovi in una delle seguenti casistiche:

  • Lavoratore domestico;
  • Lavoratore iscritto alla Gestione Separata;
  • Lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • Lavoratori in aspettativa sindacale;
  • Lavoratore cessato, per il periodo di preavviso non lavorato e sostituito dalla relativa indennità (parte eccedente i 3 mesi); 
  • Operaio agricolo dipendente a tempo determinato o dipendente da aziende boschive;
  • Socio di cooperativa;
  • Lavoratore marittimo sbarcati per malattia o infortunio; 
  • Soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali per le quali è prevista l’erogazione dell’Anf (es. NASpI, CIG a pagamento diretto, pensionati, beneficiari di prestazioni antitubercolari…).

Pertanto, qualora il lavoratore rientri in una delle precedenti categorie, dovrà rivolgersi direttamente all’Inps inoltrando istanza di erogazione dell’Anf attraverso il portale o presentando domanda agli sportelli dell’Istituto.

In tali occasioni, l’Inps effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario/postale prendendo come riferimento l’IBAN indicato nella domanda.

In ogni caso, però, dovrà essere allegata alla domanda tutta la documentazione prevista per i casi specifici.

Lavoratori domestici

Il calcolo dell’Anf per il lavoratore domestico è effettuato in relazione alla contribuzione complessiva versata, alla tipologia, al numero dei componenti ed ai redditi del nucleo familiare.

Una volta presentata la domanda, l’Inps accetta l’esistenza dei requisiti e provvede al pagamento diretto in 2 rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda presentato sempre telematicamente.

Gestione Separata

L’erogazione diretta dell’Anf avviene anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata (co.co.co., venditori a porta a porta, liberi professionisti) che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.

In tal caso, l’assegno è corrisposto solamente per i mesi coperti da specifica contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, prevista per il finanziamento delle prestazioni di maternità ed assegno per il nucleo familiare.

Si precisa che l’ANF spetta ai soggetti il cui reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente deriva per almeno il 70% da attività per la quale sussiste l’iscrizione alla Gestione Separata.

In caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, l’assegno spetta anche se tale requisito è raggiunto sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato.

L’assegno è corrisposto a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.

Anche in questo caso la presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica.

Beneficiari di prestazioni previdenziali

La richiesta dell’Anf per i lavoratori beneficiari di prestazioni previdenziali segue procedure differenziate: direttamente integrata nell’ambito della richiesta della prestazione stessa, telematizzata oppure da presentare separatamente in forma cartacea.

A titolo esemplificativo, in caso di godimento della NASpI, la richiesta può avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di disoccupazione, compilando la sezione dedicata all’interno dell’istanza online, oppure separatamente.

  In evidenza…
Lavoratori di ditte cessate o fallite
L’obbligo di pagamento dell’Anf da parte del datore di lavoro persiste anche qualora il lavoratore ne abbia fatto richiesta in data successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel limite di prescrizione quinquennale. La condizione però è che il datore di lavoro abbia ancora rapporti previdenziali con l’Inps e non sia cessato o fallito. Infatti, il soggetto tenuto all’erogazione degli Anf deve coincidere con il titolare del rapporto lavorativo durante il periodo di competenza della prestazione previdenziale.

Tuttavia, il lavoratore ha diritto a percepire l’assegno, non fruito e non prescritto, anche in caso di cessazione o fallimento dell’azienda presso la quale svolgeva la propria attività.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.